Acquista la tua casa
Per acquistare la tua casa devi necessariamente firmare un contratto davanti a un notaio. Ma quali forme esistono e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di tali forme?
In pratica vengono usate due forme di contratto: il contratto di compravendita e il diritto di compera.
Il Contratto di compravendita ha la caratteristica che conclude immediatamente il patto fra venditore e acquirente. Con la firma del contratto, essi dichiarano di vendere, rispettivamente di acquistare.
Nel contratto essi fissano poi le clausole di tale acquisto, come l’oggetto del contratto (numero del mappale, eventuali mobili venduti insieme alla casa, diritti e oneri legati alla proprietà), il prezzo, la garanzia sull’immobile venduto, il momento del passaggio del possesso e della proprietà. Con la firma del contratto le parti sono vincolate all’acquisto. In linea di principio nessuna parte si può svincolare dal patto.
Il Diritto di compera (cedibile o non cedibile?) concede invece al beneficiario un’opzione di acquisto. Mentre il proprietario che concede il diritto di compera rimane vincolato al contratto (e non può slegarsi dalla sua promessa di vendita per il periodo concordato), il beneficiario può decidere se esercitare il diritto di compera o meno. Se egli non esercita tale diritto, esso decade e il proprietario è nuovamente libero di disporre del proprio fondo. Se al contrario il beneficario esercita il diritto (con una semplice dichiarazione) , egli diventerà proprietario del fondo.
Nel contratto le parti fissano le clausole analogamente al contratto di compravendita, definendo le condizioni alle quali l’acquisto avverrà. Oltre a ciò deve essere fissata la durata del diritto di compera (da pochi mesi sino a un massimo di 10 anni). Sebbene non sia un elemento necessario, le parti pattuiscono regolarmente una caparra e pena di recesso, che di regola ammonta a 10-20% del prezzo di compravendita, che viene versato al momento della firma del contratto, che vale come acconto sul prezzo se il diritto viene esercitato. Se il diritto non viene esercitato, la caparra rimane di pertinenza del venditore, a valere quale pena di recesso per il mancato esercizio.
La scelta del tipo di contratto dipende dunque nella maggior parte dei casi dalla situazione di chi acquista. Se egli deve vendere la casa in cui abita per acquistare quella nuova, se egli è indeciso sull’acquisto, allora vale la pena stipulare un diritto di compera. Val la pena stipulare un diritto di compera anche nel caso di un oggetto immobiliare non ancora finito: il venditore può terminare la costruzione della casa, avendo un impegno (e normalmente una caparra) da parte del potenziale acquirente e quest’ultimo si garantisce l’acquisto, per il caso in cui la casa sia di suo gradimento, al termine della costruzione.
In tutti gli altri casi è preferibile stipulare un contratto di compravendita.