Come funziona

È importante precisare che le procedure di divorzio che verranno presentate qui di seguito, sono applicabili anche alla separazione coniugale, qualora essa venga regolata in sede giudiziaria.

Il divorzio può risultare da una domanda comune dei coniugi (art. 111-112 CC) o fare l’oggetto di una domanda unilaterale, qualora uno dei coniugi non fosse d’accordo sul principio del divorzio (art. 114-115 CC).

La domanda comune di divorzio può contenere l’accordo completo dei coniugi su tutte le conseguenze del divorzio, oppure lasciare irrisolte alcune di queste conseguenze, nonostante l’intesa sulla pronuncia del divorzio.

  1. Divorzio su richiesta comune con accordo completo: I coniugi sono d’accordo sul principio del divorzio e su tutte le conseguenze accessorie. La procedura è piuttosto breve.
  • i coniugi introducono l’istanza di divorzio al giudice del domicilio dei coniugi o di uno di essi;
  • il giudice fissa un’udienza separata con ogni coniuge affinché possa valutare se la volontà di ciascuno è rispettata;
  • fissa poi un periodo di riflessione di due mesi, al termine del quale i coniugi confermano la volontà di divorziare;
  • se l’accordo fra i coniugi può essere omologato il giudice pronuncia il divorzio.

Qualora la convenzione necessiti delle modifiche per poter essere omologata, ma i coniugi non riescono ad intendersi su quest’ultime, si sarà in presenza di un divorzio su richiesta comune con accordo parziale. In tal caso si chiederà alé giudice di decidere delle modifiche da apportare.

  1. Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: I coniugi sono d’accordo sul principio del divorzio ma restano dei disaccordi sulle conseguenze accessorie.
  • i coniugi introducono l’istanza di divorzio al giudice del domicilio dei coniugi o di uno di essi;
  • ai coniugi viene assegnato un periodo di 10 giorni per produrre le motivazioni e le conclusioni sugli elementi litigiosi;
  • il giudice fissa un’udienza, nella quale cerca di conciliare i coniugi o propone una mediazione familiare;
    • se i coniugi raggiungono un accordo, si procede allora come nella procedura con accordo completo (1)
    • se nessun accordo è raggiunto, la causa continua ad essere litigiosa ed il giudice si pronunci era sugli elementi litigiosi al momento della sentenza di divorzio.
       
  1. Divorzio su richiesta unilaterale: I coniugi non sono d’accordo sul principio del divorzio, ma uno dei due vuole comunque divorziare. In principio è necessaria un interruzione della vita comune per almeno due anni.
  • la procedura inizia con la petizione inoltrata dal coniuge richiedente il divorzio, alla quale fa seguito la risposta dell’altro coniuge
  • viene inseguito fissata un’udienza alla quale i coniugi sono tenuti a comparire;
  • se non è stato trovato nessun consenso in merito al divorzio si continua con la procedura contenziosa ordinaria;
    • se l’interruzione della vita coniugale è superiore a due anni, il divorzio può essere pronunciato, le conseguenze accessorie saranno regolate come al punto 2;
    • se l’interruzione della vita coniugale è inferiore a due anni, il divorzio potrà essere pronunciato unicamente nel caso in cui per uno il coniuge richiedente la continuazione della vita coniugale risultasse insopportabile per delle ragioni serie imputabili all’altro coniuge (come violenze domestiche).
  • se un consenso è stato trovato quanto al divorzio, allora si potrà ritornare alla procedura con accordo completo (1) o alla procedura con accordo parziale (2).

Documenti necessari per avviare una pratica di divorzio:

  1. l'atto di matrimonio da richiedere al comune di matrimonio;
  2. l'atto di famiglia da richiedere al comune di attinenza del marito, se entrambi i coniugi sono cittadini svizzeri o la moglie è straniera, e a quello della moglie se il marito è straniero, oppure lo stato di famiglia se entrambi i coniugi sono stranieri, da richiedere al comune di domicilio del coniuge che vive con la prole;
  3. il proprio certificato di domicilio e se lo si ha anche quello dell'altro coniuge, da chiedere naturalmente al proprio comune di domicilio;
  4. il proprio certificato di salario e se si trova anche quello dell'altro coniuge, o un documento sostitutivo del reddito, ad es. AVS. cassa pensione, invalidità, prestazioni complementari, ecc.;
  5. l'ultima dichiarazione delle imposte spedita all'autorità fiscale;
  6. l'ultima notifica di tassazione ricevuta dall'autorità fiscale;
  7. la distinta delle spese correnti dell'economia domestica: contratto di locazione, conguaglio spese accessorie, spese di riscaldamento, interessi e ammortamenti ipotecari, polizza cassa malati, spese mediche e/o dentarie, assicurazione economia domestica, assicurazione stabili, assicurazione RC privata, assicurazione RC e casco veicolo a motore, imposta di circolazione, contratto di leasing veicolo a motore, spese professionali indispensabili, ev. altre assicurazioni, ev. debiti, ev. elenco delle esecuzioni in corso da procurarsi presso l'Ufficio Esecuzione e Fallimenti, convenzioni o sentenze riguardo oneri alimentari, ecc.;
  8. il certificato della cassa pensioni e se lo si ha anche quello dell'altro coniuge;

il certificato Municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria nel caso in cui non si potesse pagare l'avvocato, da procurarsi presso il proprio Comune di domicilio.