Il divorzio
Divorzio e separazione
La separazione, che sia giuridica o di fatto (intesa come le sospensione senza formalità della vita comune), permette ai coniugi di vivere provvisoriamente o in via definitiva separati, senza che il legame coniugale che li unisce venga rotto. In altre parole si tratta di una possibilità offerta ai coniugi di prevedere un tempo di riflessione prima di prendere una decisione definitiva.
Il divorzio interviene invece al momento in cui i coniugi prendono coscienza dell’irrimediabile e definitivo disfacimento dell’unione coniugale. Contrariamente alla separazione, il divorzio produce, una volta pronunciato, la rottura definitiva del legame coniugale.
Conseguenze accessorie del divorzio
Quando si parla di conseguenze del divorzio, bisogna fare una distinzione fra le conseguenze personali a), e le conseguenze patrimoniali b). L’accordo dei coniugi su tali conseguenze è rilevante per quel che riguarda la scelta della procedura di divorzio.
- Le regole sulle conseguenze personali hanno un carattere imperativo, alle quali i coniugi non possono validamente derogare per mezzo di una convenzione.
In primo luogo il divorzio ha per effetto di rompere in maniera definitiva il legame coniugale.
Non vi sono invece conseguenze sul diritto di cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale acquisiti dalla donna mediante il matrimonio.
In principio il coniuge che ha cambiato cognome, manterrà il cognome di famiglia acquisito con il matrimonio, a meno che, nell’anno che segue il divorzio, non faccia espressamente richiesta allo stato civile di cambiarlo nel cognome che aveva prima del matrimonio.
- Le conseguenze patrimoniali, nei limiti dettati dalla legge, possono invece essere regolate dai coniugi a loro piacimento. Si tratta precisamente delle conseguenze che possono dar luogo a delle procedure contenziose nel caso in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo.
I principali effetti patrimoniali del divorzio sono:
- Liquidazione del regime matrimoniale;
- Perdita della qualità di erede rispetto al coniuge;
- Sorte dell’abitazione coniugale;
- Conseguenze in ambito di assicurazioni sociali (AVS, Previdenza,….);
- Contributi alimentari, tanto al coniuge nel caso in cui non possa provvedere adeguatamente a se stesso, che ai figli minorenni ed eventualmente anche a quelli maggiorenni.