Il danno

Sebbene la suddivisione non corrisponda ad una precisa definizione di legge, nella liquidazione del sinistro si distingono due categorie di danno.

Il danno materiale
Si tratta del danno relativo all’auto accidentata, al fermo tecnico, alla necessità di un veicolo a noleggio, ad altri oggetti o vestiti. Se sono dati i presupposti, esso viene di regola liquidato subito, anche perché di immediata quantificazione.

Il danno fisico
Si tratta di ogni pregiudizio presente e futuro legato al danno alla salute dell’infortunato e alla sua eventuale perdita di guadagno. È generalmente composto dalle seguenti posizioni di danno:

  • perdita di guadagno, determinata dall’inabilità lavorativa;
  • spese di cura;
  • discapito dovuto all’impossibilità nello svolgere le normali mansioni domestiche;
  • costi di inserimento o reinserimento professionale;
  • spese legali necessarie per lo svolgimento delle pratiche assicurative;
  • interessi.

Le summenzionate posizioni di danno vengono liquidate dalle rispettive assicurazioni, sulla base dei giustificativi e degli incartamenti medici che dimostrano il loro ammontare. La raccolta di questi documenti e di queste informazioni assume dunque un’importanza centrale nella liquidazione del danno.