Il torto morale
L’art. 47 del Codice delle obbligazioni svizzero definisce così il torto morale:
"Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione."
(Art. 47 Codice delle obbligazioni svizzero, CO)
Si tratta di un importo che viene riconosciuto all’infortunato in caso di danno fisico o ai suoi congiunti in caso di morte, a riparazione del pregiudizio morale subito. Ogni indennizzo viene determinato sulla base della vigente Giurisprudenza.
Il torto morale si determina sulla base dei seguenti criteri:
- il genere e la gravità della lesione subita;
- la durata della convalescenza e dell’inabilità lavorativa;
- l’età dell’infortunato;
- particolari ripercussioni sulla vita privata, professionale o sportiva;
- gravità della colpa del responsabile.